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All’atto dell’accertamento di una violazione alle norme di leggi o regolamenti, l’agente di P.M. ha l’obbligo di procedere alla contestazione dell’infrazione accertata; ciò al fine di portare a conoscenza gli interessati ( trasgressori ) del fatto illecito commesso, di fornire indicazioni circa  le modalità di pagamento e indicazioni circa l’autorità competente qualora si voglia proporre un ricorso eventuale. Quando si procede alla contestazione immediata, copia del verbale va consegnata al trasgressore e, se presente anche all’obbligato in solido. In tal caso il contravventore ha 60 giorni
di tempo dalla data della contestazione immediata per procedere al pagamento. Spesso però accade che ,  specie per le violazioni relative ai divieti di sosta o sosta irregolare, gli accertatori lasciano sul parabrezza del veicolo una copia dell’accertamento di violazione , completo di tutti gli elementi acquisiti sino a quel momento. In questo caso sarà cura del Comando di P.M. procedere alla Notificazione del verbale vero e proprio da effettuarsi entro 150 giorni dal rilevamento dell’infrazione. Anche in questo caso, il trasgressore avrà 60 giorni di tempo per pagare la multa con 
l’aggravio delle spese postali (Nel verbale viene indicato il motivo per cui non è stata possibile la contestazione immediata). Il verbale può essere notificato a mezzo di: - organi che svolgono funzioni di polizia stradale; - messi comunali; - funzionari dell’amministrazione che ha accertato l’infrazione; - servizio postale.

COME SI PAGA

Come già detto, il trasgressore, per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce la  sola sanzione pecuniaria , entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione o notificazione è ammesso a pagare una somma pari al minimo previsto da ciascuna norma più le eventuali spese di notificazione e di accertamento. Al pagamento di un verbalesi può provvedere in unodei seguenti modi:
 

1.  Versamento su C/C postale n. 12261954 intestato a Comando Polizia Municipale di Caltagirone;

2. Presso tutti i tabaccai convenzionati con LOTTOMATICA;


… RICORSO
 

Al verbale di accertamento chesi ritiene ingiustamente contestato o notificato può essere presentato  Ricorso. Il Ricorso per l’appunto è l’atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli all’autorità competente. Gli interessati , entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’infrazione , stato effettuato il pagamento in misura ridotta , possono proporre ricorso al Prefetto di Catania. In tal caso sono ammesse tre modalità di
presentazione: 1. presso il Comando di Polizia Municipale; 2. a mezzo di raccomandata con ricevuta di  ritorno indirizzata al Comando di Polizia Municipale di Caltagirone; 3. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a sua Eccellenza il Prefetto di Catania; Il Prefetto , neitermini di legge potrà: - emettere ordinanza motivata di archiviazione , qualora non ritenga fondato l’accertamento.

- emettere ordinanza motivata di pagamento , qualora ritenga fondato l’accertamento; in questo caso viene ingiunto il pagamento di una somma comunque non inferiore al doppio del minimo edittale. Il pagamento dell’Ordinanza deve essere effettuato entro 30 giorni dallaavvenuta notificazione. In alternativa al ricorso al Prefetto il cittadino può proporre ricorso al Giudice di Pace di Caltagirone depositandone personalmente copia presso la Cancelleria del Giudice entro 60 giorni dallacontestazione o notifcazione. In tal caso il Giudice competenteper territorio dovrà decidere attraverso una sentenza di accoglimento o di rigetto. In caso di rigetto e cioè di conferma della validità del verbale impugnato, il Giudicedeterminerà l’importo della sanzione dovuta che non potrà comunque essere inferiore alla sanzione minima edittale né escludere l’applicazione di sanzioni accessorie o la decurtazione di punti dalla patente. Nel caso invece di accoglimento del ricorso il verbale potrà essere archiviato in modo pressoché definitivo: infatti la decisione del Giudice di Pace è inappellabile e l’unica possibilità residua è costituita dal ricorso in Cassazione.
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