SETTORE 3° SERVIZI SOCIALI
CONTRIBUTO "CONCORSO ALLE SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE" ANNO 2005
Si rende noto che l'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con D. A. N. 833 del 31/03/2004, in applicazione dell'art.7 della legge regionale n°10/03, ha fornito i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo alla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale.
Possono presentare istanza per la concessione del contributo gli esercenti la potestà familiare del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione siciliana che abbiano adottato minori a decorrere dal 16 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2003, in possesso della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore nel nucleo adottivo e della trascrizione della sentenza straniera di adozione.
Il contributo viene fissato nella misura seguente:
a) 50% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad €. 20.000,00;
b) 40% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad €. 26.000,00;
c) 30% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. superiori ad €. 26.000,00.
Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenuteper l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, e certificato dall'ente autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. l-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi legge n. 476, art. 31, comma 3, lett. O).
I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza entro un anno dalla trascrizione,nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza della famiglia adottiva, del decreto emesso dal tribunale per i minori, che costituisce l'atto con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione emessa dal Tribunale della nazione di provenienza del minore.
Detta istanza, redatta su specifico schema predisposto dall' Amministrazione regionale, da ritirare presso il Servizio Sociale, l'Ufficio Relazioni Pubbliche, lo sportello Informafamiglia, gli Enti di Patronato e sul sito internet www.comune.caltagirone.ct.it, resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere inoltrata al comune di residenza (per l'anno in corso entro il 09/09/05, corredata dalla seguente documentazione:
a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, o Enti
abilitati);
b) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del
D.P.R. n. 445/2000;
c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato;
d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la datadi inserimento del/i
minore/i nel nucleo adottivo.
e) eventuale certificazione sanitaria attestante condizione di handicap o patologia cronica.
| IL DIRIGENTE |
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI |
| ( Dott.ssa Giovanna Terranova ) |
( Prof.ssa M. Cristina Navarra ) |

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R I E P I L O G O
CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLESPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
L'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, in applicazione dell�art.7 della legge regionale 31 luglio 2003 n.10, al fine di promuovere l'istituto dell'adozione internazionale con la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico, concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famigliaadottiva per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale
CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLE SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
Chi puo� presentare l'istanza
Entro un anno dalla trascrizione, nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza della famiglia adottiva, del decreto emesso dal tribunale per i minori, che costituisce l'atto con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione emessa dal Tribunale della nazione di provenienza del minore, possono presentare istanza per la concessionedel contributo gli esercenti la potestà familiare del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione siciliana che abbiano adottato minori a decorrere dal 16 agosto 2003, data di entrata in vigoredellalegge regionale n. 10/2003, in possesso della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore nel nucleo adottivo.
CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLE SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
La graduatoria
L'Amministrazione regionale annualmente provvederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati con D.A. n° 833 del 31/03/2004, in ordine di priorità per i nuclei familiari:
a) che hannoadottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificato dalle competenti autorità sanitarie;
b) che hanno adottato più minori;
c) in cui sono presenti altri minori, anche in affidamento familiare.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003 si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria. Le istanze eventualmentenon ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio, saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.
CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLE SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
La domanda
L' istanza, redatta su specifico schema predisposto dalla Amministrazione regionale, da ritirare presso il Servizio Sociale, l'Ufficio Relazioni Pubbliche, lo sportello Informafamiglia e sul sito internet www.comune.caltagirone.ct.it, resa secondo le forme della dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere inoltrata al comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:
a) attestato indicatore I.S.E.E.rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, Enti abilitati);
CONTRIBUTO
"CONCORSO ALLA SPESE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE"
Il contributo
Il contributo viene fissato nella misura seguente:
a) 50% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad € 20.000,00;
b) 40% delle spese sostenuteper condizioni economiche I.S.E.E. sino ad € 26.000,00;
c) 30% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. superiori ad € 26.000,00.
Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, e certificato dall'ente autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. l-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi legge n. 476, art. 31, comma 3, lett.O).